Fisco e Sblocca-Italia: 3 novità per manutenzione straordinaria, affitto e acquisto di immobiliNelle sue guide fiscali l’Agenzia delle Entrate ha recepito tre novità introdotte dal decreto Sblocca-Italia: una nuova definizione dei lavori di manutenzione straordinaria, l’esenzione dalle imposte di registro e di bollo per la rimodulazione degli affitti e uno sconto Irpef a chi compra casa entro il 2017.Tag >agenzia-delle-entratefiscomercato-immobiliaretasse Manutenzione straordinaria, affitti e acquisto di immobili. Con lo Sblocca-Italia (in Gazzetta ufficiale Decreto legge n. 133/2014), il Governo introduce alcune agevolazioni che puntano ad alleggerire il carico fiscale sui contribuenti e allo stesso tempo rianimare il mercato immobiliare. Le nuove disposizioni sono state recepite dall’Agenzia delle Entrate, che ha quindi modificato tre delle guide fiscali consultabili sul suo sito web nella sezione “L’Agenzia informa”. Ecco le novità:MANUTENZIONE STRAORDINARIAL’articolo 17 del decreto fornisce una più ampia definizione dei lavori di “manutenzione straordinaria”, comprendendo “anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso”. Alla luce di questa dicitura, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida “Ristrutturazione edilizie: le agevolazioni fiscali”, in cui si ricorda che “sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%”.AFFITTILa seconda modifica entra in gioco con l’articolo 19 dello Sblocca-Italia, che prevede l’esenzione “dalle imposte di registro e di bollo” per la rimodulazione del contratto, ovvero “la registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere”. Nella guida “Fisco e casa: le locazioni”, l’Agenzia spiega in altri termini che “quando il locatore decide di concedere una riduzione del canone di locazione inizialmente pattuito, e il contratto è ancora in essere, per la registrazione dell’atto con il quale viene formalizzato esclusivamente tale accordo non sono più dovute l’imposta di registro (67 euro) e l’imposta di bollo (16 euro per ogni foglio)”. ACQUISTO IMMOBILIL’ultima novità è contenuta dell’articolo 21 del provvedimento varato dal Governo e garantisce uno sconto sull’Irpef a chi acquista immobili. Nel dettaglio, il decreto riconosce “una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile”, fino a un “limite massimo complessivo di spesa di 300mila euro”, a chi “fra il primo gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017” acquista “unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia”, cedute “da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie”.L’Agenzia dedica a questo capitolo un’intera pagina della guida “Fisco e casa: acquisto e vendita”, precisando che la detrazione “va ripartita in otto quote annuali di pari importo (a partire dall’anno in cui viene stipulato il contratto di locazione) e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le stesse spese”.Inoltre, “fermo restando il limite massimo complessivo di 300mila euro – continua il Fisco –, l’agevolazione spetta anche per la costruzione di un’abitazione su un’area edificabile già posseduta. In sostanza, si potranno portare in deduzione anche le spese sostenute dal contribuente persona fisica, non esercente attività commerciale, per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, per la costruzione di un’unità immobiliare a destinazione residenziale”.